Costituzionalmente illegittimo l’ art. 3, co. 1, L.R. Lombardia 7/2021 in tema di contratti di lavoro a tempo determinato #adessonewsitalia
Scritto il 05 Gennaio 2023. Pubblicato in ASSUNZIONI (GIURISPRUDENZA)
Corte Costituzionale, 01/04/2022, n. 84
Costituzionalmente illegittimo l’ art. 3, co. 1, L.R. Lombardia 7/2021 in tema di contratti di lavoro a tempo determinato
È costituzionalmente illegittimo l’ art. 3, comma 1, l. reg. Lombardia 19 maggio 2021, n. 7. La norma impugnata, nel disporre la proroga di dodici mesi, rispetto alla loro scadenza, dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al momento della sua entrata in vigore, stipulati per il conferimento degli incarichi dirigenziali presso la Giunta regionale a soggetti esterni ai ruoli dell’ amministrazione, viola la competenza legislativa statale nella materia dell’ ordinamento civile, in quanto attiene a contratti di lavoro in essere, influendo sulla relativa durata. Peraltro, il legislatore regionale ha realizzato tale interferenza “ a valle” del rapporto di lavoro, adottando una formulazione onnicomprensiva, che investe tutti i contratti in essere, prorogandoli « di dodici mesi rispetto alla loro attuale scadenza» , quale che essa sia e, quindi, a prescindere dalla durata complessiva, che invece l’ art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce in tre anni per gli incarichi “ apicali” o di funzione dirigenziale di livello generale e in cinque anni per quelli di direzione degli uffici di livello dirigenziale non generale (sentt. nn. 324 del 2010, 310 del 2011, 257 del 2016, 241 del 2018, 126, 194, 273 del 2020, 20, 25, 195 del 2021, 9, 39 del 2022).
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