Cessione di azienda – ItaliaOggi.it #adessonewsitalia
Domanda:
Si chiede di conoscere se nell’ipotesi di cessione di aziende, i cui soci originari sono le stesse persone che attraverso atti parziali di cessione e contratti di affitto alla fine si trovano ad essere gli stessi proprietari dell’azienda ceduta, la quale è proprietaria della originaria azienda che ha ceduto gli immobili, la determinazione degli oneri dell’imposta di registro dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale, può essere superata dal fatto che non vi è alcuna cessione d’azienda, in quanto i proprietari della ditta cedente si trovano ad essere gli stessi proprietari della ditta acquirente.
F.G.
Risposta :
5.3
Cessione di azienda
Si chiede di conoscere se nell’ipotesi di cessione di aziende, i cui soci originari sono le stesse persone che attraverso atti parziali di cessione e contratti di affitto alla fine si trovano ad essere gli stessi proprietari dell’azienda ceduta, la quale è proprietaria della originaria azienda che ha ceduto gli immobili, la determinazione degli oneri dell’imposta di registro dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale, può essere superata dal fatto che non vi è alcuna cessione d’azienda, in quanto i proprietari della ditta cedente si trovano ad essere gli stessi proprietari della ditta acquirente.
F.G.
Risponde Pier Luigi Marchini
Il problema posto non può prescindere dalla preventiva definizione dell’oggetto della cessione, in quanto è proprio dall’esame di tale elemento che è possibile stabilire se si tratta di una semplice cessione, ovvero di una cessione di azienda, o di ramo di azienda; tale aspetto incide in maniera sostanziale sulle conseguenze di carattere fiscale dell’operazione realizzata.
Opera anche in relazione all’operazione di cessione d’azienda la normativa antielusiva (all’articolo 37-bis del dpr 600/73). In sostanza, per poter considerare un’operazione elusiva devono essere presenti simultaneamente:
– l’assenza di valide ragioni economiche per porre in essere l’operazione che, di conseguenza, viene considerata caratterizzata da finalità prettamente fiscali;
– l’ottenimento di riduzione di imposte altrimenti indebite o, comunque, l’aver sostenuto oneri tributari inferiori rispetto a quelli derivanti da altre procedure che portano al medesimo risultato economico;
– l’aggiramento di obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario.
Per stabilire se si cede un’azienda o un ramo d’azienda, occorre considerare se l’insieme dei beni ceduti siano idonei per lo svolgimento di un’attività imprenditoriale poiché, per aversi cessione d’azienda, non è sufficiente il trasferimento di singoli beni, mobili o immobili, singolarmente suscettibili di produrre reddito, ma è necessario, altresì che lo scambio abbia a oggetto anche la corrispondente «organizzazione» messa in atto dall’imprenditore con la propria attività.
Fatte tali premesse, il valore degli immobili deve essere valorizzato al valore venale gli immobili oggetto di cessione come previsto ex art. 51 del dpr n.131 del 1986.
Pertanto, al di là delle eventuali questioni concernenti la corretta configurazione dell’operazione come cessione di azienda o cessione di beni, non si ritiene vi possano essere altre motivazioni che possano ostare alla configurazione dell’operazione descritta come cessione di azienda, e ai conseguenti effetti descritti.
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